In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (suppl. ordinario n. 24) il decreto semplificazioni n. 76 in materia di Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Nel corpo del suddetto decreto il legislatore ha apportato delle modifiche al codice penale.
Le suddette modifiche, con riferimento alla responsabilità, sono state previste all’art. 23 del capo IV ed interessano l’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, in particolar modo riguardano l’art. 323 c.p. cioè l’abuso d’ufficio.
Nel decreto si legge:
“all’articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole: “di norme di legge o di regolamento,” sono sostituite dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità“.
Allo scopo di comprendere meglio la portata della norma sarà utile riprendere l’articolo originario che così recita: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità”.
Non si dimenticherà che il citato articolo era stato riformulato dalla Legge 16 luglio 1997 n. 234 con cui, spiega la Giurisprudenza, si ancorava la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, cosi da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile ma comunque riducendo fortemente l’area dell’illecito penale rispetto al passato strutturandolo come un reato di evento dove è richiesto semplicemente il dolo generico.
Con la suddetta legge si cercava di limitare il più possibile la facoltà del giudice penale di introdursi con il suo sindacato nei settori riservati istituzionalmente all’attività discrezionale della pubblica amministrazione.
Ne consegue, come detto, che nel sistema fino ad oggi previsto, ai fini della condotta di abuso, rilevavano soltanto la generica violazione di norme di legge o di regolamento, e l’inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile.
Con il nuovo decreto il reato si configura sempre come un reato di evento, dove è richiesto il dolo generico, ma si modifica l’elemento oggettivo della fattispecie e si attribuisce rilevanza alle specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.
Si elimina quindi il regolamento tra le fonti capaci di attivare l’abuso d’ufficio.
In sintesi, ciò che si modifica come detto e come si legge all’interno della relazione illustrativa del Senato della Repubblica è l’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie che è circoscritto in quanto:
– non sono più sanzionati sul piano penale comportamenti in trasgressione di misure regolamentari, ma solo di specifiche regole di condotta previste da norme di rango primario (legge o atto avente forza di legge);
– ulteriore condizione per la configurazione del delitto che le regole di condotta violate non contemplino margini di discrezionalità in sede applicativa.
Alla luce di quanto esposto appare comunque chiara la motivazione delle suddette modifiche relative al reato p. e p. dall’art. 323 c.p. L’idea del legislatore infatti è quella di un allentamento delle responsabilità per i funzionari pubblici spronandoli a darsi da fare in vista della ripartenza del paese post covid.
Si valuterà solo con il tempo se una riforma in tal senso dell’art. 323 c.p. avrà portato dei benefici.